Seguici su
Cerca

Iscrizione all'albo dei Giudici Popolari

Servizio Attivo
Registrazione per diventare giudici popolari, cittadini che partecipano a processi penali. Assicura la rappresentanza civica nel sistema giudiziario.
I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano il collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello al fine di garantire, nei casi e nelle forme previste dalla legge, l'attuazione di un principio costituzionale: la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102 Cost.).
A tale scopo ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio Elettorale ha il compito di aggiornare i relativi elenchi iscrivendo sia coloro che ne fanno richiesta -previa verifica dei requisiti-, sia, d'ufficio, tutti coloro che, pur non avendo presentato alcuna domanda, hanno i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.



A chi è rivolto

Cittadini volontari che, per un senso di dovere civico, desiderano partecipare alla giustizia penale, possono essere iscritti a questo albo e chiamati a far parte di giurie popolari durante i processi.

Descrizione

Registrazione per diventare giudici popolari, cittadini che partecipano a processi penali. Assicura la rappresentanza civica nel sistema giudiziario.
I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano il collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello al fine di garantire, nei casi e nelle forme previste dalla legge, l'attuazione di un principio costituzionale: la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102 Cost.).
A tale scopo ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio Elettorale ha il compito di aggiornare i relativi elenchi iscrivendo sia coloro che ne fanno richiesta -previa verifica dei requisiti-, sia, d'ufficio, tutti coloro che, pur non avendo presentato alcuna domanda, hanno i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.


Come fare

Occorre presentare domanda attraverso la modulistica allegata

Cosa serve

I requisiti

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
  • della Corte d’assise
  • della Corte d’assise d’appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello
Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio. L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise. L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami. Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise  e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello. Aggiornamento degli elenchi
  • Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
  • entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
  • entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
  • entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
  • dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
  • entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
  • entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
  • ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Nomina dei Giudici Popolari Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne. In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei  giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio. L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento. I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive. La cancellazione dall'Albo La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)

Cosa si ottiene

Iscrizione all'albo

Tempi e scadenze

La domanda la si può presentare in qualsiasi momento, l'aggiornamento viene svolto ogni due anni.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge 10 aprile 1951, n. 287 come successivamente integrata e modificata

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio tra i documenti in allegato.

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 18/04/2025


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri